NTC 2018 e D.Lgs. 106/17 integrativo del CPR 2011: un nuovo scenario per i Materiali ed i Prodotti da Costruzione

Lunedì, 26 Febbraio, 2018
Autore: 

Ing. Livio Izzo

Editore / Rivista: 

Progetto PREM

Le nuove salatissime sanzioni del D. Lgs. 106/2017 non sono più compatibili con la diffusa percezione, un po’ superficiale, delle regole che governano la marcatura CE. Gli attori, ora, hanno un soggettivo forte interesse ad approfondire la conoscenza di questi temi.

Le NTC 2018 sono ormai in Gazzetta ed il loro impatto sui prodotti va letto incrociandolo con il D. Lgs. 106/2017, di "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR ndr) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione......".

Nella gerarchia delle leggi, i Regolamenti Europei hanno rango più alto delle leggi nazionali ed a maggior ragione dei Decreti Ministeriali per cui, in caso di contrasto fra NTC e CPR, prevale il CPR.

Ma questa prevalenza vale nello stesso ambito perché nelle NTC si incrocia il terreno della commercializzazione dei prodotti, di competenza europea, con quello della sicurezza, di competenza del legislatore nazionale.

Al Professionista spetta quindi il duplice compito, nel prescrivere o nell'accettare un prodotto, e cioè innanzitutto che il prodotto sia "commercialmente conforme" e che poi sia "idoneo allo scopo"; requisiti autonomi e che possono anche non coesistere nello stesso prodotto per cui può succedere, paradossalmente ma non troppo, che un prodotto possa essere idoneo ma non commercializzabile o, viceversa, commercializzabile ma non idoneo.

Facciamo due esempi.

1) I Pilastri in cls centrifugato hanno dato ampia prova di essere tecnicamente molto prestanti ma non hanno né una norma europea armonizzata né una norma italiana di riferimento per cui, secondo il cap. 11.1 delle NTC, non possono essere "accettati" in cantiere perché non sono "qualificati": cioè potrebbero essere idonei, a giudizio del professionista, ma non commercializzabili e, quindi, non "accettabili" in cantiere.

2) Un pilastro prefabbricato arriva in cantiere con una validissima marcatura CE ma non è "accettato" perché non corredato dei certificati sul calcestruzzo previsti dalle NTC: commerciabile, perché il calcestruzzo non è un prodotto coperto da norma armonizzata, ma non idoneo.

Se il concetto di idoneità ci sembra familiare e facile da capire, è sicuramente più probabile che ci sfugga la non accettabilità di qualcosa che riteniamo idoneo. E infatti questo aspetto non è affatto tecnico ma, per l'appunto, commerciale nel senso che ha come obbiettivo la libera circolazione dei prodotti prevenendo, al contempo, la concorrenza sleale.

La marcatura CE, infatti, è apposta da un fabbricante ad un prodotto specifico (una trave, un pilastro etc.) per attestarne la conformità ad una specifica DOP (Dichiarazione di Prestazioni), pubblicata dallo stesso fabbricante, mentre che la DOP sia conforme ad una norma armonizzata viene garantito da un Ente Notificato.

La DOP, in definitiva, funziona come una scheda tecnica generica, cioè non specifica per il singolo cantiere, e contiene tutte e sole le prestazioni che il fabbricante "promette" in conformità ad una norma armonizzata. Ma attenzione! Il contenuto della DOP può essere parziale (per il CPR basta che indichi anche solo un requisito!!) oppure contenere caratteristiche non corrispondenti al progetto (lcs, acciaio etc.) ma il prodotto può essere regolarmente marcato CE ancorché non idoneo.

Facciamo anche qui un paio di esempi.

1) Pilastro prefabbricato senza alcuna garanzia di resistenza al fuoco sulla DOP. La resistenza al fuoco, pur costituendo un requisito "essenziale" delle opere (BWR Requisito di base delle opere da costruzione), può non essere garantita dalle caratteristiche di un singolo prodotto che deve essere incorporato nell'opera assieme ad altri. Il Progettista, per esempio, può aver deciso di proteggere il pilastro, successivamente all'installazione, con prodotto protettivo idoneo o con altri mezzi per cui tale "caratteristica" può benissimo non fare parte integrante della DOP.  In definitiva tale pilastro esibirà una regolare marcatura CE come corrispondente ad una DOP la quale, però, nulla dice a riguardo della resistenza al fuoco.

2) Un solaio prefabbricato a predalles, con una DOP che promette un Rck=30, può essere regolarmente marcata CE ed arrivare in cantiere, se l'Impresa lo acquista, ma, se il Progettista aveva bisogno di un Rck 50 (e l'aveva prescritto in progetto), per ragioni di durabilità o altro, non solo il DL non potrà accettarla in cantiere ma anche il Progettista sarà soggetto a (pesanti) sanzioni per aver previsto un prodotto con una DOP non disponibile in commercio (!!!).

Per concludere possiamo quindi asserire che le NTC riguardano maggiormente gli aspetti tecnico-ingegneristici di un prodotto mentre il CPR riguarda la confrontabilità di diversi prodotti sul suolo europeo. Riguardano, quindi, due aspetti complementari ma strettamente connessi ma l'accettabilità e l'idoneità di un prodotto sono soggetti entrambi alla verifica del Professionista.

Da qui discendono una serie di conseguenze:

a) Il Progettista, nell'indicare un prodotto che possa essere reperito sul mercato, deve verificare che esistano delle DOP con le caratteristiche che a lui servono;

b) L'impresa, nel predisporre gli acquisti, deve confrontare il progetto con le DOP dei suoi fornitori;

c) Il Direttore Lavori, per accettare un prodotto in cantiere (cioè per ritenerlo idoneo all'uso), deve verificare che le prestazioni dichiarate sulla DOP corrispondano ai requisiti del progetto e che i contenuti tecnici del prodotto corrispondano a tutte le prescrizioni progettuali;

d) Il Collaudatore dovrà verificare che tutti abbiano fatto la loro parte e che le DOP, quindi, siano disponibili e siano state confrontate con i requisiti progettuali.

Come si vede, quindi, non basta verificare che ogni elemento sia marcato CE ma anche che sia idoneo all'uso e scagli la prima pietra chi ha mai controllato una DOP prima d'ora........ ma ora sono cambiate le regole: non si rischia la sanzione (e l'arresto!) solo se c'è un crollo o un incidente ma anche solo perché il giro delle carte non è regolare!

Come si inseriscono gli ETA (European Technical Assessment) in questo quadro?

Nell'architettura delle norme europee, gli ETA sono stati pensati per i prodotti innovativi, cioè quelli che non hanno una norma armonizzata di riferimento, trattandosi di prodotti non molto diffusi e per i quali, quindi, la Commissione Europea non ha dato mandato al CEN di redigere una norma specifica. In questi casi, in linea teorica, il Fabbricante potrebbe lecitamente non marcare CE tali prodotti salvo a farlo per pure ragioni "commerciali", cioè per dotarli di una maggiore credibilità. In Italia, tuttavia, se un prodotto da costruzione non rientra nell'ambito di applicazione di una norma europea, non può essere accettato in cantiere senza una qualificazione nazionale o europea per cui, di fatto, per i prodotti innotativi un ETA diventa una delle due possibili strade percorribili "volontariamente".

Come funziona un ETA?

Il nostro Fabbricante si reca da un qualsiasi Organismo di Valutazione Tecnica - TAB (Technical Assessment Body) europeo (in Italia c'è l'ITAB) e chiede un ETA per il suo prodotto. Il TAB dapprima verifica che non esista prodotto analogo in lavorazione presso altri TAB europei e poi accetta l'incarico redigendo prima di tutto un EAD (European Assessment Document) e poi un l'ETA richiesto.

L'EAD equivale ad una Linea Guida Generale per quella tipologia di prodotti. Equivale perciò alla Norma armonizzata e sarà successivamente disponibile per altri Fabbricanti dello stesso prodotto (non prima, però, della pubblicazione del primo ETA relativo). L'ETA, invece, equivale al rapporto di prova, sotto notifica, da fare prima dell'inizio della produzione di un prodotto riferibile ad una Norma Armonizzata.

Una volta ottenuto l'ETA, il Fabbricante potrà redigere una DOP e marcare CE il suo prodotto seguendo la stessa trafila descritta prima.

Un'ultima osservazione.

Le NTC2018 hanno recepito anche le definizioni del CPR per cui, per esempio, è scomparso il termine "Produttore" che è stato sostituito dal termine "Fabbricante".

Il CPR è molto preciso nel definire le figure ed il termine Fabbricante viene così definito:" Qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio (Art. 2 - comma 19). La differenza non è di poco conto perché il Fabbricante di un prodotto da costruzione può quindi anche non produrre né progettare nulla ma farsi progettare o produrre e vendere, poi, a proprio nome e viceversa un Produttore di un prodotto da costruzione può anche non esserne il Fabbricante.

Sorge quindi al professionista la domanda se il certificato FPC (controllo di produzione in fabbrica) dell'Ente notificato, la DOP e la marcatura CE debbano essere a nome del "produttore" o del "fabbricante" e qui interviene lo spirito del Regolamento, riportato nei "considerando" iniziali, che indica l'obbiettivo di "ridurre più possibile i costi della loro immissione sul mercato senza abbassare il livello di sicurezza" (considerando 36). In pratica è ragionevole ritenere, secondo l'opinione prevalente fra gli enti notificati, che vadano altrettanto bene entrambe le soluzioni.  

Ing. Livio Izzo

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