la relazione CAM

La Relazione CAM: mero obbligo o opportunità?

Giovedì, 18 Maggio, 2023
Autore: 

Livio Izzo - Membro Commissione Ambiente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, Direttore Assoprem

Editore / Rivista: 

Il Giornale dell'Ingegnere - N.3/2023

L’analisi del documento progettuale, tra discriminanti e multidisciplinarietà

 

L’ obbligo di prevedere “Criteri Ambientali Minimi” (“CAM”) negli appalti pubblici è sancito dall’art. 34 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice degli Appalti), ripreso dall’art. 57 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici:

  1. Le Stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali […] attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche […] contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto […]
  2. […] i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa […]

Questa prescrizione di legge ha prodotto dapprima il DM CAM dell’11 ottobre 2017 e successivamente il DM CAM del 23 giugno 2022, attualmente in vigore.

 

Vediamo le principali novità di quest’ultimo rispetto al precedente.

DM CAM 11 ottobre 2017 (solo due capitoli)

  1. Premessa
  2. Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi.

DM CAM 23 giugno 2022 (quattro capitoli - progettazione prima di tutto)

  1. Premessa
  2. Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi
  3. Criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi
  4. Criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

La nuova enfasi è quindi sulla progettazione. I CAM smettono di essere solo un tema per la stazione appaltante e per l’impresa esecutrice e coinvolgono in prima persona il progettista.

DM CAM 11 ottobre 2017

1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante

[…] Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione.

DM CAM 23 giugno 2022

2.2.1 Relazione CAM

L’aggiudicatario (cioè il progettista - ndr) elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Il progettista, quindi, oggi ha in prima persona l’onere delle scelte dei contenuti ambientali del suo progetto, di esplicitare tutte le prescrizioni relative e finanche di indicare quali mezzi di prova prescrivere all’appaltatore. Ma la stazione appaltante non rimane senza responsabilità. Semplicemente le rimangono in capo le responsabilità di indirizzo generale. E cioè se puntare a una gara al massimo ribasso, in cui il progettista si limiterà a una notarile applicazione dei criteri minimi, oppure puntare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e chiedere così al progettista di elaborare scelte più approfondite in cui siano misurabili i vantaggi ambientali delle scelte progettuali sì da scaturire punteggi premiali. In questo secondo caso, vedremo di seguito, il progetto potrebbe essere anche molto diverso ma il lavoro del progettista diventa estremamente più complesso.

Ma anche nella versione “leggera” la Relazione CAM si rivela molto onerosa perché deve coprire obbligatoriamente tutti gli aspetti espressamente elencati, e sono veramente tanti, salvo che non siano applicabili al progetto specifico. I capitoli e paragrafi della Relazione CAM “di base”, nella figura 1, vanno dal paragrafo 2.2.2 al paragrafo 2.6.4 mentre i criteri premianti vanno dal 2.7.1 al 2.7.4, dei quali quelli relativi alla progettazione sono il secondo e il terzo.

LE DUE DISCRIMINANTI

La prima discriminante, rispetto alla complessità della relazione, è quindi il mandato della committenza.

La stazione appaltante (del progetto - ndr) dovrebbe quindi considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment - analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale […] (sia in termini prescrittivi che con criteri premianti - ndr)

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. […]

La differenza è esiziale.

Nel caso del mandato ampio, quindi con l’applicazione dell’LCA, per ciascuna tecnologia ipotizzata il progettista dovrà contabilizzare, p.e., la quantità di gas climalteranti, tipicamente la CO2, prodotta, da ciascun materiale, sistema o subsistema, nel ciclo di vita del fabbricato. E questo potrà produrre scompensi fra le tecnologie in funzione anche, e spesso soprattutto, della location del cantiere. (cfr. l’articolo “La Relazione CAM e la sua messa a terra”, Il Giornale dell’Ingegnere n.2/2023, pp. 10 - 12). Insomma, se il mandato al progettista e stringente, e non banale, e vero che dovrà lavorare molto di più ma la selezione fra le tecnologie avverrà con una guida di stretta osservanza ambientale e non con parametri medi ma rapportati al caso specifico. Quindi con una precisione e un grado di conoscenza molto maggiore.

La seconda discriminante: le controindicazioni alle prescrizioni CAM. Molte delle prescrizioni del nuovo decreto erano presenti già nel vecchio, per cui in molte materie il mercato ha già adeguato prodotti, materiali e procedure alle specifiche prescrizioni e il progettista non avrà problemi ad applicarle. Nel caso invece in cui il mercato non offre i materiali e/o le soluzioni richieste dai CAM, il progettista dovrà giustificare e motivarne la non applicazione: esempio tipico gli inerti non naturali, con controindicazioni da gestire per ciascuna tipologia e reperibilità a pelle di leopardo (cfr. l’articolo sopracitato).

1.3.3

[…] Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall’art.34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l’applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.

LA RELAZIONE CAM: ONERE O OPPORTUNITÀ?

Siamo quindi al tema centrale. Come abbiamo (intra)visto, questo nuovo documento progettuale obbligatorio può essere o molto complesso o ancor più complesso. Sicuramente non sarà mai semplice. Innanzitutto, perché è intrinsecamente multidisciplinare: coinvolge aspetti territoriali, idraulici, urbanistici, energetici, architettonici, impiantistici, edilizi, tecnologici, materici e cantieristici per tutte le discipline progettuali: architettoniche, strutturali ed impiantistiche con o senza la tecnologia BIM e naturalmente implica anche le discipline e le metodologie della analisi e progettazione ambientale, LCA e LCC in primis.

Necessariamente, quindi, questo documento sarà redatto da un team di professionisti anche se uno solo avrà il compito di tenere le fila di tutto. Facile pensare che mentre gli studi strutturati avranno maggiore facilita a reperire le varie competenze al proprio interno, gli studi più piccoli dovranno cercare collaborazioni molto più di quanto non facciano ora. Inoltre, poiché l’incombenza e coeva della progettazione architettonica, gli architetti sono i primi a essere coinvolti in questa materia.

Rimane infine da definirne la valorizzazione. Trattandosi di un nuovo documento, sarà difficile valorizzarlo facilmente ed è prevedibile un periodo, non breve, di rodaggio sia nei contenuti sia nel suo grado di approfondimento cui far corrispondere delle valorizzazioni economiche ad hoc. Di norma, per ora, a trattativa privata.

Viene in aiuto la settorialità applicativa: per ora solo gli appalti pubblici. E il PNRR? Dato il focus sui temi ambientali, i CAM non potevano non esserci e infatti sono contemplati come un utile e necessario riferimento nell’ambito di attuazione del PNRR.

Infine, come si inquadrano i CAM in riferimento all’obbligo della applicazione del principio “DNSH” (Do No Significant Harm)? L’applicazione dei CAM […] può coincidere con il rispetto del requisito tassonomico […] (“Guida Operativa per l’applicazione del principio DNSH”, Circolare 33 del 13 ottobre 2022).

[…] tuttavia in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente. Per cui […] è stato […] avviato un tavolo tecnico […] facendo sì che l’assolvimento dei CAM sia sufficiente […].

E come incidono questi concetti e questi obblighi nel mercato privato? E solo questione di poco tempo! Infatti, la Relazione CAM si pone in maniera del tutto analoga alla Relazione di Sostenibilità Ambientale prevista nel titolo IV del nuovo DpR 380 in gestazione. Ma in questo caso c’è ancora un po’ di tempo. Per approfondire tutto ciò, in primis sul piano tecnico ma anche sul terreno della valorizzazione di questo impegno progettuale non contemplato dal Decreto parametri, abbiamo organizzato, come Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e come Inarsind di Bergamo, il ciclo di seminari descritti in parte a questo articolo; inoltre, in sinergia con Il Giornale dell’Ingegnere, abbiamo previsto una collana di articoli, sui numeri 2, 3 e 4 di quest’anno, e sul portale Build News, nella sezione “Approfondimenti”, due approfondite interviste a due relatrici del seminario fra le più impegnate in questo campo.