FAQ E APPROFONDIMENTI

Che requisiti devono avere le Travi PREM con fondello prefabbricato ed i Pilastri prefabbricati a nodo umido strutturale per essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)?

Il Decreto 23/06/2022 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi – così prescrive al cap.:

2.5.3  Prodotti prefabbricati in calcestruzzo … 
Criterio
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.
Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

 

In sintesi: 

  • Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti;
  • Il Progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovra’ accertarsi della rispondenza al criterio e dimostrarlo con i mezzi di prova individuati nella Relazione CAM.

 

Stiamo parlando, quindi, di obblighi per i Contratti pubblici, fin dalla fase di progettazione, e di volontarietà in quelli privati salvo per quelli che applicano contrattualmente un protocollo ambientale per i quali, di fatto, si rientra nella obbligatorietà.

La norma non esplicita quali o quanti componenti del prefabbricato possano essere considerati per cui quello che vale è la complessiva percentuale in peso relativa a: Cemento, Inerti ed Acciaio.

Sta di fatto che mentre l’industria dell’acciaio è molto avanti nel riciclo del rottame post consumer, l’industria degli aggregati riciclati dipende tantissimo dalla tecnologia di demolizione controllata e selettiva che non è entrata ancora nella routine della industria delle costruzioni. Come se ciò non bastasse, anche le regole tecniche del cls armato ne limitano l’applicabilità. Ne risulta un mercato non ancora maturo ed una scarsa reperibilità di tale materiale. Di conseguenza, il grosso del contenuto di materiale di riciclo, nei prefabbricati, è costituito da acciaio. Per un approfondimento tecnico e normativo sugli aggregati non di cava clicca qui.

Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

  1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
  2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
  3. … (non inerente)
  4. … (non inerente) 
  5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
  6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

La prassi di riferimento (PdR) definisce la modalità di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, dichiarato da un’organizzazione per un proprio prodotto immesso sul mercato nazionale, indipendentemente dalla sua tipologia, purché esso sia compreso nel campo di applicazione definito dalla prassi stessa. Stabilisce inoltre i requisiti dello schema e dell’iter certificativo, così come degli organismi di certificazione che effettuano tale verifica.

Si applica a tutti gli organismi di certificazione chiamati a verificare e certificare il contenuto di materiale riciclato (eventualmente ulteriormente distinto tra la sua componente pre-consumer e/o post-consumer)+ e/o recuperato e/o di sottoprodotto di un prodotto.

Essa può risultare un utile strumento di guida per le stesse organizzazioni che intendono dichiarare tali aspetti ambientali.

La certificazione basata sulla presente prassi rilasciata da organismi di certificazione può essere considerata un mezzo di verifica appropriato per dimostrare i requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal Ministero…….

La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione dei medesimi requisiti richiesti ai prodotti, componenti e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).

 Naturalmente tutto questo deve essere verificato e certificato da un Organismo di valutazione notificato.

Concretamente, per garantire la permanenza di tali requisiti, occorre individuare, selezionare e tracciare i fornitori e le materie prime che garantiscano, con analoghi certificati, il contenuto di riciclato dei propri materiali e dosarne l’utilizzo nei propri manufatti in maniera da garantire sempre almeno il valore richiesto dai CAM.

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